Vorrei
sapere se ci sono occasioni, consentite dalla Chiesa, in
cui è possibile accostarsi all'Eucarestia e succesivamente
confessarsi.
"Dal
Catechismo della Chiesa Cattolica
1457 Secondo il precetto della Chiesa, "ogni fedele,
raggiunta l'età della discrezione, è tenuto
all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi,
almeno una volta nell'anno" [Codice di Diritto Canonico,
989; cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm. , 1683;
1708]. Colui che è consapevole di aver commesso un
peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche
se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto
l'assoluzione sacramentale, [Cf Concilio di Trento: Denz.
-Schönm. , 1647; 1661] a meno che non abbia un motivo
grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a
un confessore [Cf Codice di Diritto Canonico, 916; Corpus
Canonum Ecclesiarum Orientalium, 711]. I fanciulli devono
accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere
per la prima volta la Santa Comunione [Cf Codice di Diritto
Canonico, 914].
CDC
Can.
916 -
Colui che è consapevole di essere in peccato grave,
non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore
senza premettere la confessione sacramentale, a meno che
non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità
di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto
a porre un atto di contrizione perfetta, che includa il
proposito di confessarsi quanto prima.
Dice
s. Alfonso in "Istruzione e pratica del confessore"
nella parte relativa all'Eucaristia
II.
Della disposizione dell'anima.
22.
Della confessione che dee premettersi.
23.
Chi dopo la confessione si ricorda d'un peccato.
24.
Quale necessità scusi dal confessarsi prima.
25.
Se il sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della
censura.
26.
Se manca il confessore.
27.
Se il peccato è riservato.
28.
Se allora debba dirsi il riservato.
29.
Se v'è scomunica.
30.
Come s'intende Quamprimum.
31.
Se tal precetto obbliga dopo la consagrazione.
32.
Se obbliga chi celebra sacrilegamente.
33.
Se obbliga i laici.
34.
Se può comunicarsi chi dubita del peccato.
22.
A chi vuol prender la comunione, e sta con coscienza di
peccato mortale non basta che abbia la contrizione; ma gli
è necessaria la confessione, purché non vi
sia necessità di celebrare, o di comunicarsi, e manchi
il confessore; poiché in tal caso gli basta la contrizione;
ma s'egli è sacerdote ha obbligo di confessarsi quanto
prima dopo la celebrazione: così fu dichiarato e
stabilito dal tridentino2, dove si legge: Communicare volenti
revocandum in memoriam eius (cioè dell'apostolo)
praeceptum; probet seipsum homo. Ecclesiastica autem consuetudo
declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi
conscius mortalis peccati quantumvis sibi contritus videatur,
absque praemissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam
accedere debeat. Dalle quali parole insegna la
comune e vera sentenza3 di Suarez, Castropal., Lugo, Concina,
Salmat., Tournely, ec. (contro Navarro ed altri pochi),
che il precetto di premetter la confessione non è
solo ecclesiastico, ma anche divino, mentre l'apostolo attesta
nella sua epistola, cioè averlo ricevuto dal Signore:
Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis4. Indi si
soggiunge dal concilio: Quod a christianis omnibus, ab his
etiam sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare,
haec s. synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non
desit illis copia confessarii. Quod si necessitate urgente
sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quamprimum
confiteatur.
23.
Si è detto dunque per 1. che chi ha commesso peccato
mortale, non può comunicarsi, se prima non si confessa.
Dicesi mortale, perché i peccati veniali per quanti
sieno, conforme non privano di accostarsi alla comunione.
Se poi impediscano di conseguire il frutto di quella, si
veda quel che si è detto al n. 7. Qui si dimanda,
se chi ricordasi di qualche colpa grave dopo che già
si è confessato col dolore universale de' peccati,
sia tenuto a confessarla, ed a riceverne l'assoluzione prima
di comunicarsi. Molti dd. l'affermano (e questa per altro
è la sentenza più comune); così Suarez,
Bonac., Coninch., Tournely, Concina, Salmat. ecc. N'eccettuano
solamente, se alcuno non potesse permetter la confessione
senza pericolo di scandalo o d'infamia. Ma molto probabilmente
lo negano Garzia, Prepos., Ferrandino, Honorio, Fabri, Corneio,
e Reginaldo, ed ultimamente di proposito difende questa
sentenza il dotto continuatore di Tournely con Pontas, Gibert,
ed Arriaga, e dice, che la prima sentenza non ha alcun sodo
fondamento. Io non ardisco di asserire ciò, ma dico,
che in verità questa seconda sentenza è molto
consentanea alla ragione, secondo anche mi dissero il dotto
mons. Torni, ed un altro dotto teologo esaminator sinodale
della città di Napoli
ed altri teologi, con cui cercai di consultar su questo
punto prima di scriverlo. La nostra ragione si è,
che chi ha permessa prima la confessione, già ha
adempito il precetto di confessarsi prima della comunione,
e già resta provato, come ordina l'apostolo; poiché
per la confessione il peccato scordato è già
indirettamente rimesso. Resterà bensì il penitente
tenuto a sottomettere in avvenire quel peccato alle chiavi,
per rendere intiera anche materialmente la confessione;
ma frattanto non l'obbliga il precetto a riconfessarsi prima
della comunione. Dicono i contrari che 'l precetto intimato
dal concilio richiede la confessione non solo formalmente,
ma anche materialmente intiera. Ma rispondiamo, che ciò
gratis si asserisce, mentre il precetto altra confessione
non richiede, che quella che 'l penitente è obbligato
a fare, qual è appunto la formalmente intera; poiché
con quella già s'ottiene il fine e l'effetto inteso
dal precetto; cioè, che l'anima resti provata, e
maggiormente assicurata della divina grazia; che più
facilmente si acquista coll'assoluzione sagramentale, la
quale colla sola attrizione cancella i peccati. Neppure
osta in ciò la pratica de' fedeli che oppongono,
perché questa non dee tenersi per regola certa d'obbligo,
ma più presto come uso pio e lodevole, il quale per
altro dee a tutti consigliarsi, sempreché non osti
qualche causa in opposto1. Se poi alcuno, stando in dubbio
di qualche colpa mortale commessa, o non confessata, sia
tenuto a confessarla prima della comunione, si osservi ciò
che si dirà al n. 34.
24.
Si è detto per 2. esservi l'obbligo della
confessione, purché non vi sia necessità di
celebrare o di comunicarsi. Vediamo ora che cosa s'intenda
sotto nome di necessità. Non s'intende già
una gran divozione; e neppure la povertà del sacerdote,
se non fosse una povertà molto grave, come dice La-Croix:
ma s'intende una necessità urgente, come sarebbe
1. Se dovesse darsi il viatico ad un moribondo, secondo
ammettono tutti2 2. Se non potesse lasciarsi la comunione
senza grave infamia, o scandalo, v. g. se la persona si
fosse già collocata nelle scanne de' comunicanti,
donde non potesse partirsi senza essere notata dagli altri,
come anche comunemente dicono i dd.3. Lo stesso sarebbe
ancora, se portatosi già il viatico all'infermo,
non vi fosse tempo di finir la confessione senza pericolo
o della morte, o dell'infamia; perché allora, come
rettamente dicono Roncaglia, Sporer, Busemb., Tambur., ec.,
il sacerdote, inteso che ha qualche peccato, dee assolvere
il moribondo, con imporgli che appresso compisca la confessione,
e dee dargli la comunione4. 3. Se 'l parroco dovesse celebrare
per far sentir la messa al popolo, e non vi fosse altri
che celebrasse, o se non potesse egli lasciar di dirla senza
nota d'infamia. Ma ciò non è lecito agli altri
sacerdoti stimati probi, come ben avvertono Lugo, Castrop.,
Aversa, Salmaticesi e Roncaglia (contro Diana), ancorché
il popolo dovesse restar senza messa in giorno di festa5.
E così anche diciamo con Suarez, Laym., Lugo, Bonac.,
Tournely, Concina ec. (contro Soto e Silvest.) che il sacerdote
in giorno di festa più presto dee lasciar la messa
d'obbligo, che celebrare senza la confessione; perché
tal precetto ch'è divino dee preferirsi al precetto
ecclesiastico d'ascoltar la messa6. Se poi possa taluno
comunicarsi con la sola contrizione, quando manca il confessore,
per adempire il precetto pasquale; l'affermano per altro
comunissimamente Soto, Palud., Coninch., Henriq., Castropal.,
Lugo ec., per ragione, che 'l precetto pasquale anch'è
divino. Ma pur anche lo negano Suarez, Tournely, Salmatic.
ecc., dicendo, che allora il precetto della comunione pasquale
non obbliga. Queste sentenze sono amendue probabili7.
25.
Se accadesse che un sacerdote, mentre celebra, si ricordasse
d'un peccato mortale (checché altri si dicano), dee
distinguersi colla sentenza comune di Suarez, Vasq., Lugo,
Castrop., Bonacina ec., che quando se ne ricordasse dopo
la consagrazione, allora non dee interromper la messa per
confessarsi, come insegna anche s. Tommaso1, e come sta
espresso nella rubrica2. S'intende sempre col dover fare
allora un atto di contrizione; e benché Lugo, Tamburrino,
ed altri dicano, che se il sacerdote trovasse molta difficoltà
a fare l'atto di contrizione in tale angustia di tempo,
potrebbe allora senza colpa proseguir la messa, purché
si sforzasse di farlo; nondimeno a ciò meritevolmente
si oppone il p. Concina, mentre in tal caso già urge
il precetto divino, ed all'incontro sappiamo che Dio non
comanda cose impossibili, come dice il tridentino3, ma concede
l'aiuto a fare, o almeno a cercar ciò che dobbiamo
fare; onde se manca il sacerdote in far l'atto di contrizione,
manca o per sua negligenza, o perché sta attaccato
al peccato. Se poi se ne ricordasse prima della consagrazione,
e specialmente se avanti il canone, allora dee confessarsi,
se v'è confessore, e se può farlo senza nota
d'infamia; e non importa che interrompa la messa, poiché
tal parte è estrinseca al sacrificio4. E se non può
confessarsi, e non v'è pericolo d'infamia, è
più probabile, che sia obbligato a lasciare la messa,
come dicono Lugo, Silvio, Tournely, Silvestro, ed altri;
a' quali aderisce anche s. Tommaso5, dicendo esser questa
l'opinione più sicura (contro Castrop., Suar., Navarr.,
s. Bonav., Victor., ec.); e questa sentenza è ancora
più uniforme alla rubrica6, dove si dice: Si ante
consecrationem recordatur sacerdos se esse in peccato mortali,
aut se esse excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse
interdictum si non timetur scandalum, debet missam inceptam
deserere. Abbiamo detto più uniforme, perché
non è certo, che la rubrica colla parola debet imponga
precetto grave. Del resto ben avvertono Vasquez, Laym.,
Castrop. e Tournely, che in tal caso difficilmente può
accadere, che il sacerdote lasci di proseguir la messa senza
nota d'infamia7.
26.
Si è detto per 3. Se manca il confessore. S'intende
per 1. se non vi sia alcun confessore presente, ed all'incontro
il sacerdote che ha da celebrare non possa andare da altro
assente senza grave incomodo, come dicono Castrop., Vasquez,
Salmat. ed altri; assente poi s'intende, se 'l confessore
stesse in luogo notabilmente distante, v. g. (come dicono)
per due ore di cammino, ed anche meno (come dice Melchior
Cano) se fosse breve il tempo in cui debba celebrarsi8.
S'intende per 2. se non vi sia presente, che un confessore
ignorante della lingua, o privato di giurisdizione, o pure
tale, che 'l sacerdote non possa a lui confessarsi senza
suo grave danno9.
27.
Ma qui si dimanda per 1. Se chi ha un peccato riservato,
e non v'è confessore che abbia la facoltà,
debba confessarsi col confessore semplice per potersi comunicare.
Si risponde: se costui non ha altro peccato grave fuori
del riservato, è comune la sentenza, che non è
tenuto alla confessione, ma basta che essendovi la necessità
si comunichi colla contrizione; ma se avesse la sola attrizione,
è obbligato a confessarsi d'altra materia, acciocché
sia almeno indirettamente assoluto dal riservato. Se poi
avesse peccati mortali riservati, e non riservati, diciamo
colla sentenza comunissima e più probabile di Suarez,
Castrop., Viva, Lugo, Concina, Salmaticesi, e d'altri (contro
Vasquez, Tournely ec.), che costui è tenuto alla
confessione perché stante il precetto di confessarsi
prima della comunione, se non può farsi la confessione
materialmente, almeno dee farsi formalmente intiera10.
28.
Si dimanda per 2. Se posto che
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337 -
costui
si confessi al confessore semplice, sia tenuto a spiegare
così i peccati riservati, come i non riservati. L'affermano
probabilmente Soto, Filliuc., Viva, Concina, Bonacina, Suarez,
Salmatic. ec., poich'è necessario al confessore,
che sappia tutta la coscienza del penitente, affinché
possa giudicare s'è disposto o non per l'assoluzione,
v. g. se abbia già contratto l'abito, se stia in
occasione prossima ecc. Ma non meno, e forse più
probabilmente lo negano Castropal., Gersone, s. Antonin.,
p. Soto, Alense, Salas, Ledesma e Lugo anche lo dice probabile;
sì perché non pare esservi obbligo di dire
i peccati a chi sopra quelli non può esser giudice,
per non avervi giurisdizione; sì perché altrimenti
il penitente avrebbe il peso di confessarsi due volte gli
stessi peccati. E sebbene taluno nel caso che fosse abituato,
come si è detto, e non avesse moral certezza della
sua disposizione, sarebbe tenuto di manifestare tutta la
sua coscienza al confessore, acciocché quegli giudicasse,
se esso è capace o no dell'assoluzione; nondimeno
ciò sarebbe per accidente, ma non per l'obbligo di
fare la confessione materialmente intiera, mentre per sé
parlando basta allora l'integrità formale1.
29.
Se poi taluno avesse qualche scomunica riservata, e stando
in necessità di comunicarsi, non vi fosse chi potesse
assolverla, è comune la sentenza, che costui può
comunicarsi prima che sia assoluto da quella, perché
il precetto della comunione, il quale vieta i sacramenti
agli scomunicati non obbliga, quando altrimenti non può
evitarsi lo scandalo o l'infamia. Ma si fa il dubbio, se
allora possa quegli confessarsi a chi non ha la facoltà
su la scomunica. Lo negano probabilmente Silvio, Cano, Soto,
Vasquez ec., dicendo, ch'egli può ben ricevere la
comunione, sempre che ha la contrizione; ma non può
pigliare il sagramento della penitenza il quale dalla scomunica
gli viene interdetto. Ma più probabilmente l'affermano
Suarez, Sanchez, Lugo, Coninc., Salmat. ecc., perché
in tal caso di necessità, conforme la scomunica non
priva del sagramento dell'eucaristia, così neppure
priva del sagramento della penitenza, il quale da chi vuol
comunicarsi si dee prendere sempre che si può, per
osservanza del precetto divino che vi è di premetter
la confessione alla comunione. E ben provano i suddetti
aa. che validamente può taluno essere assoluto dal
peccato senza essere assoluto dalla scomunica, giacché
non può la chiesa, imponendo la censura irritare
il valore de' sagramenti i quali dipendono dall'istituzione
divina, ed intanto lo scomunicato, confessandosi invalidamente
sarebbe assoluto dal peccato, perché sarebbe indisposto,
essendogli proibito; ma quando la necessità l'esime
da tal proibizione, allora validamente e lecitamente riceve
l'assoluzione sagramentale2.
30.
Si è detto in ultimo luogo, che se 'l sacerdote celebra
con coscienza di peccato mortale senza la confessione, per
causa della necessità, e perché non ha a confessarsi,
ordina il concilio, che dopo la celebrazione quamprimum
confiteatur. E questo non è consiglio, come dicea
la propos. 38. dannata da Aless. VII., ma è vero
e grave precetto. Supposto dunque tal precetto, si dimanda
per 1. Come s'intenda la parola quamprimum. Alcuni l'intendevano,
cum sacerdos suo tempore confitebur; ma questa insulsa spiegazione
anche fu condannata nella propos. 39. dallo stesso pontefice.
Altri l'intendevano, quando il sacerdote vuole di nuovo
celebrare; ma quest'altra spiegazione anche è improbabile,
mentre il concilio comanda la confessione precisamente dalla
celebrazione, cioè ancorché il sacerdote volesse
astenersi per quel tempo dal celebrare. Altri poi troppo
rigidamente dicono, intendersi subitoché può
aver il confessore, anche nello stesso giorno; così
Wigandt e Concina. Ma colla sentenza comune giustamente
dicono mons. Milante, Coninchio, Lugo, Escob., Viva, ed
altri con
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338 -
La-Croix
(il quale ne adduce anche di ciò una dichiarazione
della s. c.), esser sufficiente, che 'l sacerdote si confessi
fra lo spazio di tre giorni, a somiglianza dell'obbligo
c'hanno quei che sono assoluti in pericolo di morte dalla
scomunica riservata, di presentarsi al superiore, quam cito
commode possint, come si dice nel c. Eos qui, de sint. excomm.
(sotto pena di ricadere nella censura), il qual obbligo
anche s'intende ben soddisfarsi fra tre giorni: Lugo, Garzia,
e Milante. E lo stesso corre per l'obbligo di portare i
libri degli eretici a' vescovi; Sanch., Ugolino, e Sairo.
Avvertono non però i dd. di sopra citati, che in
qualche caso per accidente può esser tenuto il sacerdote
a confessarsi nello stesso giorno, e forse nella stessa
ora, v. g. se 'l confessore dovesse presto andar lontano,
o pure se 'l sacerdote avesse la stessa necessità
di celebrare nel giorno seguente, in cui anche mancasse
il confessore1.
31.
Si dimanda per 1. Se questo precetto obbliga quel sacerdote,
che celebra, ricordandosi del suo peccato dopo la consagrazione.
Lo negano Vasqu., Pelliz., Lugo, e Diana, per ragion della
rubrica2, la quale parlando di chi si ricorda prima di celebrare,
dice tenetur confiteri quamprimum; ma parlando di chi si
ricorda dopo la consagrazione, non dice altro che conteratur
cum proposito confitendi. Questa sentenza non pare improbabile;
ma è più comune, e forse più probabile
la contraria di Suar., Molfes., Megala, Bonac., Regin.,
ec., perché già s'avvera allora il caso supposto
dal concilio, che quegli celebra in peccato, e senza confessione,
tanto più che in quel confitendi della rubrica facilmente
sottintendesi la parola quamprimum, poco prima dalla rubrica
già detta3.
32.
Si dimanda per 3. Se questo precetto obbliga anche i sacerdoti,
che celebrano sacrilegamente, o sia che hanno l'obbligo
e la comodità di confessarsi, e celebrano senza la
confessione. Alcuni anche l'affermano; ma la sentenza vera
e comunissima lo nega con Suar., Vasq., Lugo, Filliuc.,
Sayro, Moya, ec., perché il precetto del concilio
riguarda solamente coloro che in buona fede han celebrato,
acciocché non differiscano la confessione col palliato
pretesto della necessità di celebrare; ma non già
i sacrilegi, a' quali un tal precetto non è profuturo;
mentre chi disprezza il precetto divino, celebrando in peccato,
più facilmente disprezza poi il precetto ecclesiastico
di confessarsi quanto prima4.
33.
Si dimanda per 4. Se questo precetto di confessarsi quamprimum
obbliga ancora i laici, che si comunicano per necessità
prima della confessione. L'affermano Azor., Nav., Concina,
e Tournely, dicendo, che per li secolari corre l'istessa
ragione, che per li sacerdoti, ed è regola generale
che, ubi currit eadem ratio, ibi currit eadem legis dispositio.
Ma è comunissima è più probabile la
sentenza opposta di Wigandt, Coninch., Suarez, Vasq., Laym.,
Bonac., Filliuc., Lugo, il quale asserisce, che la prima
e comunemente ributtata. La ragione si è, perché
in verità non corre per i laici la ragione che vale
per i sacerdoti; mentre i sacerdoti ordinariamente hanno
maggior necessità di celebrare per evitar lo scandalo,
che non hanno i secolari per comunicarsi5.
34.
Si dimanda per 5. Se chi sta in dubbio di trovarsi in grazia
possa ricever la comunione. A questo dubbio abbiam risposto
nell'opera6, che, parlando per sé, chi sta in dubbio
d'essere in peccato, non può comunicarsi. Nulladimeno
meglio poi riflettendo, parmi che debba rispondersi con
maggior distinzione. Onde diciamo così. Se la persona
dubita d'aver peccato o no mortalmente, allora lecitamente
può accostarsi alla comunione senza premettere la
confessione, o che 'l dubbio sia negativo, o sia positivo
(bastandole,
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339 -
per
ricever più sicuramente il frutto del sagramento,
che solo premetta l'atto di contrizione): perché
il precetto dell'apostolo, probet autem seipsum homo, per
cui s'intende imposta la confessione, come ha spiegato il
tridentino, lega solamente coloro che sono conscii, cioè
certi del peccato mortale commesso, e non ancor confessato,
come ha dichiarato lo stesso concilio1, dicendo: Ut nullus
sibi conscius peccati mortalis ad eucharistiam accedere
debeat. Sicché il precetto della probazione non comincia
a possedere, se non dopo che l'uomo è fatto già
conscio della sua colpa. Se all'incontro l'uomo è
certo del peccato mortale commesso, allora non può
comunicarsi se non è certamente provato colla confessione,
perché allora certamente possiede sovra di lui il
precetto della probazione; ond'egli col dubbio negativo,
o positivo, se ha ricuperato o no la grazia già perduta
(v. gr. quando dubita se la confessione è stata nulla
per difetto di disposizione o giurisdizione, o se dubita
della sua contrizione in caso ch'abbia necessità
di comunicarsi), non può ricever la comunione, perché
allora fa contro il precetto che richiede la pruova, non
solo probabile, ma certa, siccome è stato certo il
peccato. Ma a questo potrebbe alcuno opporre la sentenza
comune addotta nel capo I. n. 17., che basta la soddisfazione
probabile per adempire i precetti. Ma a ciò ben risponde
Roncaglia2, che la suddetta sentenza ha luogo quando si
tratta di ripetere un'opera già probabilmente soddisfatta;
poiché non si presume che il legislator voglia obbligare
a soddisfare le sue leggi con tanto rigore di dover replicare
le opere già probabilmente adempite; ma non già
quando si tratta che la persona debba e possa senza suo
molto gravame astenersi dal fare qualche opera, prima di
esser certo di aver adempita la condizione imposta dalla
legge, che possiede, perché in ciò non si
presume alcuna connivenza del legislatore; e così
avviene nel presente caso.