"Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici"

 


 

 

 

 

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Vorrei sapere se ci sono occasioni, consentite dalla Chiesa, in cui è possibile accostarsi all'Eucarestia e succesivamente confessarsi.

 

"Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

1457 Secondo il precetto della Chiesa, "ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno" [Codice di Diritto Canonico, 989; cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm. , 1683; 1708]. Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale, [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm. , 1647; 1661] a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore [Cf Codice di Diritto Canonico, 916; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 711]. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la prima volta la Santa Comunione [Cf Codice di Diritto Canonico, 914].

CDC

Can. 916 - Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che includa il proposito di confessarsi quanto prima.

Dice s. Alfonso in "Istruzione e pratica del confessore" nella parte relativa all'Eucaristia

II. Della disposizione dell'anima.

22. Della confessione che dee premettersi.

23. Chi dopo la confessione si ricorda d'un peccato.

24. Quale necessità scusi dal confessarsi prima.

25. Se il sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della censura.

26. Se manca il confessore.

27. Se il peccato è riservato.

28. Se allora debba dirsi il riservato.

29. Se v'è scomunica.

30. Come s'intende Quamprimum.

31. Se tal precetto obbliga dopo la consagrazione.

32. Se obbliga chi celebra sacrilegamente.

33. Se obbliga i laici.

34. Se può comunicarsi chi dubita del peccato.

22. A chi vuol prender la comunione, e sta con coscienza di peccato mortale non basta che abbia la contrizione; ma gli è necessaria la confessione, purché non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi, e manchi il confessore; poiché in tal caso gli basta la contrizione; ma s'egli è sacerdote ha obbligo di confessarsi quanto prima dopo la celebrazione: così fu dichiarato e stabilito dal tridentino2, dove si legge: Communicare volenti revocandum in memoriam eius (cioè dell'apostolo) praeceptum; probet seipsum homo. Ecclesiastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam accedere debeat. Dalle quali parole insegna la comune e vera sentenza3 di Suarez, Castropal., Lugo, Concina, Salmat., Tournely, ec. (contro Navarro ed altri pochi), che il precetto di premetter la confessione non è solo ecclesiastico, ma anche divino, mentre l'apostolo attesta nella sua epistola, cioè averlo ricevuto dal Signore: Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis4. Indi si soggiunge dal concilio: Quod a christianis omnibus, ab his etiam sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, haec s. synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessarii. Quod si necessitate urgente sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.

23. Si è detto dunque per 1. che chi ha commesso peccato mortale, non può comunicarsi, se prima non si confessa. Dicesi mortale, perché i peccati veniali per quanti sieno, conforme non privano di accostarsi alla comunione. Se poi impediscano di conseguire il frutto di quella, si veda quel che si è detto al n. 7. Qui si dimanda, se chi ricordasi di qualche colpa grave dopo che già si è confessato col dolore universale de' peccati, sia tenuto a confessarla, ed a riceverne l'assoluzione prima di comunicarsi. Molti dd. l'affermano (e questa per altro è la sentenza più comune); così Suarez, Bonac., Coninch., Tournely, Concina, Salmat. ecc. N'eccettuano solamente, se alcuno non potesse permetter la confessione senza pericolo di scandalo o d'infamia. Ma molto probabilmente lo negano Garzia, Prepos., Ferrandino, Honorio, Fabri, Corneio, e Reginaldo, ed ultimamente di proposito difende questa sentenza il dotto continuatore di Tournely con Pontas, Gibert, ed Arriaga, e dice, che la prima sentenza non ha alcun sodo fondamento. Io non ardisco di asserire ciò, ma dico, che in verità questa seconda sentenza è molto consentanea alla ragione, secondo anche mi dissero il dotto mons. Torni, ed un altro dotto teologo esaminator sinodale della città di Napoli ed altri teologi, con cui cercai di consultar su questo punto prima di scriverlo. La nostra ragione si è, che chi ha permessa prima la confessione, già ha adempito il precetto di confessarsi prima della comunione, e già resta provato, come ordina l'apostolo; poiché per la confessione il peccato scordato è già indirettamente rimesso. Resterà bensì il penitente tenuto a sottomettere in avvenire quel peccato alle chiavi, per rendere intiera anche materialmente la confessione; ma frattanto non l'obbliga il precetto a riconfessarsi prima della comunione. Dicono i contrari che 'l precetto intimato dal concilio richiede la confessione non solo formalmente, ma anche materialmente intiera. Ma rispondiamo, che ciò gratis si asserisce, mentre il precetto altra confessione non richiede, che quella che 'l penitente è obbligato a fare, qual è appunto la formalmente intera; poiché con quella già s'ottiene il fine e l'effetto inteso dal precetto; cioè, che l'anima resti provata, e maggiormente assicurata della divina grazia; che più facilmente si acquista coll'assoluzione sagramentale, la quale colla sola attrizione cancella i peccati. Neppure osta in ciò la pratica de' fedeli che oppongono, perché questa non dee tenersi per regola certa d'obbligo, ma più presto come uso pio e lodevole, il quale per altro dee a tutti consigliarsi, sempreché non osti qualche causa in opposto1. Se poi alcuno, stando in dubbio di qualche colpa mortale commessa, o non confessata, sia tenuto a confessarla prima della comunione, si osservi ciò che si dirà al n. 34.

24. Si è detto per 2. esservi l'obbligo della confessione, purché non vi sia necessità di celebrare o di comunicarsi. Vediamo ora che cosa s'intenda sotto nome di necessità. Non s'intende già una gran divozione; e neppure la povertà del sacerdote, se non fosse una povertà molto grave, come dice La-Croix: ma s'intende una necessità urgente, come sarebbe 1. Se dovesse darsi il viatico ad un moribondo, secondo ammettono tutti2 2. Se non potesse lasciarsi la comunione senza grave infamia, o scandalo, v. g. se la persona si fosse già collocata nelle scanne de' comunicanti, donde non potesse partirsi senza essere notata dagli altri, come anche comunemente dicono i dd.3. Lo stesso sarebbe ancora, se portatosi già il viatico all'infermo, non vi fosse tempo di finir la confessione senza pericolo o della morte, o dell'infamia; perché allora, come rettamente dicono Roncaglia, Sporer, Busemb., Tambur., ec., il sacerdote, inteso che ha qualche peccato, dee assolvere il moribondo, con imporgli che appresso compisca la confessione, e dee dargli la comunione4. 3. Se 'l parroco dovesse celebrare per far sentir la messa al popolo, e non vi fosse altri che celebrasse, o se non potesse egli lasciar di dirla senza nota d'infamia. Ma ciò non è lecito agli altri sacerdoti stimati probi, come ben avvertono Lugo, Castrop., Aversa, Salmaticesi e Roncaglia (contro Diana), ancorché il popolo dovesse restar senza messa in giorno di festa5. E così anche diciamo con Suarez, Laym., Lugo, Bonac., Tournely, Concina ec. (contro Soto e Silvest.) che il sacerdote in giorno di festa più presto dee lasciar la messa d'obbligo, che celebrare senza la confessione; perché tal precetto ch'è divino dee preferirsi al precetto ecclesiastico d'ascoltar la messa6. Se poi possa taluno comunicarsi con la sola contrizione, quando manca il confessore, per adempire il precetto pasquale; l'affermano per altro comunissimamente Soto, Palud., Coninch., Henriq., Castropal., Lugo ec., per ragione, che 'l precetto pasquale anch'è divino. Ma pur anche lo negano Suarez, Tournely, Salmatic. ecc., dicendo, che allora il precetto della comunione pasquale non obbliga. Queste sentenze sono amendue probabili7.

25. Se accadesse che un sacerdote, mentre celebra, si ricordasse d'un peccato mortale (checché altri si dicano), dee distinguersi colla sentenza comune di Suarez, Vasq., Lugo, Castrop., Bonacina ec., che quando se ne ricordasse dopo la consagrazione, allora non dee interromper la messa per confessarsi, come insegna anche s. Tommaso1, e come sta espresso nella rubrica2. S'intende sempre col dover fare allora un atto di contrizione; e benché Lugo, Tamburrino, ed altri dicano, che se il sacerdote trovasse molta difficoltà a fare l'atto di contrizione in tale angustia di tempo, potrebbe allora senza colpa proseguir la messa, purché si sforzasse di farlo; nondimeno a ciò meritevolmente si oppone il p. Concina, mentre in tal caso già urge il precetto divino, ed all'incontro sappiamo che Dio non comanda cose impossibili, come dice il tridentino3, ma concede l'aiuto a fare, o almeno a cercar ciò che dobbiamo fare; onde se manca il sacerdote in far l'atto di contrizione, manca o per sua negligenza, o perché sta attaccato al peccato. Se poi se ne ricordasse prima della consagrazione, e specialmente se avanti il canone, allora dee confessarsi, se v'è confessore, e se può farlo senza nota d'infamia; e non importa che interrompa la messa, poiché tal parte è estrinseca al sacrificio4. E se non può confessarsi, e non v'è pericolo d'infamia, è più probabile, che sia obbligato a lasciare la messa, come dicono Lugo, Silvio, Tournely, Silvestro, ed altri; a' quali aderisce anche s. Tommaso5, dicendo esser questa l'opinione più sicura (contro Castrop., Suar., Navarr., s. Bonav., Victor., ec.); e questa sentenza è ancora più uniforme alla rubrica6, dove si dice: Si ante consecrationem recordatur sacerdos se esse in peccato mortali, aut se esse excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse interdictum si non timetur scandalum, debet missam inceptam deserere. Abbiamo detto più uniforme, perché non è certo, che la rubrica colla parola debet imponga precetto grave. Del resto ben avvertono Vasquez, Laym., Castrop. e Tournely, che in tal caso difficilmente può accadere, che il sacerdote lasci di proseguir la messa senza nota d'infamia7.

26. Si è detto per 3. Se manca il confessore. S'intende per 1. se non vi sia alcun confessore presente, ed all'incontro il sacerdote che ha da celebrare non possa andare da altro assente senza grave incomodo, come dicono Castrop., Vasquez, Salmat. ed altri; assente poi s'intende, se 'l confessore stesse in luogo notabilmente distante, v. g. (come dicono) per due ore di cammino, ed anche meno (come dice Melchior Cano) se fosse breve il tempo in cui debba celebrarsi8. S'intende per 2. se non vi sia presente, che un confessore ignorante della lingua, o privato di giurisdizione, o pure tale, che 'l sacerdote non possa a lui confessarsi senza suo grave danno9.

27. Ma qui si dimanda per 1. Se chi ha un peccato riservato, e non v'è confessore che abbia la facoltà, debba confessarsi col confessore semplice per potersi comunicare. Si risponde: se costui non ha altro peccato grave fuori del riservato, è comune la sentenza, che non è tenuto alla confessione, ma basta che essendovi la necessità si comunichi colla contrizione; ma se avesse la sola attrizione, è obbligato a confessarsi d'altra materia, acciocché sia almeno indirettamente assoluto dal riservato. Se poi avesse peccati mortali riservati, e non riservati, diciamo colla sentenza comunissima e più probabile di Suarez, Castrop., Viva, Lugo, Concina, Salmaticesi, e d'altri (contro Vasquez, Tournely ec.), che costui è tenuto alla confessione perché stante il precetto di confessarsi prima della comunione, se non può farsi la confessione materialmente, almeno dee farsi formalmente intiera10.

28. Si dimanda per 2. Se posto che


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costui si confessi al confessore semplice, sia tenuto a spiegare così i peccati riservati, come i non riservati. L'affermano probabilmente Soto, Filliuc., Viva, Concina, Bonacina, Suarez, Salmatic. ec., poich'è necessario al confessore, che sappia tutta la coscienza del penitente, affinché possa giudicare s'è disposto o non per l'assoluzione, v. g. se abbia già contratto l'abito, se stia in occasione prossima ecc. Ma non meno, e forse più probabilmente lo negano Castropal., Gersone, s. Antonin., p. Soto, Alense, Salas, Ledesma e Lugo anche lo dice probabile; sì perché non pare esservi obbligo di dire i peccati a chi sopra quelli non può esser giudice, per non avervi giurisdizione; sì perché altrimenti il penitente avrebbe il peso di confessarsi due volte gli stessi peccati. E sebbene taluno nel caso che fosse abituato, come si è detto, e non avesse moral certezza della sua disposizione, sarebbe tenuto di manifestare tutta la sua coscienza al confessore, acciocché quegli giudicasse, se esso è capace o no dell'assoluzione; nondimeno ciò sarebbe per accidente, ma non per l'obbligo di fare la confessione materialmente intiera, mentre per sé parlando basta allora l'integrità formale1.

29. Se poi taluno avesse qualche scomunica riservata, e stando in necessità di comunicarsi, non vi fosse chi potesse assolverla, è comune la sentenza, che costui può comunicarsi prima che sia assoluto da quella, perché il precetto della comunione, il quale vieta i sacramenti agli scomunicati non obbliga, quando altrimenti non può evitarsi lo scandalo o l'infamia. Ma si fa il dubbio, se allora possa quegli confessarsi a chi non ha la facoltà su la scomunica. Lo negano probabilmente Silvio, Cano, Soto, Vasquez ec., dicendo, ch'egli può ben ricevere la comunione, sempre che ha la contrizione; ma non può pigliare il sagramento della penitenza il quale dalla scomunica gli viene interdetto. Ma più probabilmente l'affermano Suarez, Sanchez, Lugo, Coninc., Salmat. ecc., perché in tal caso di necessità, conforme la scomunica non priva del sagramento dell'eucaristia, così neppure priva del sagramento della penitenza, il quale da chi vuol comunicarsi si dee prendere sempre che si può, per osservanza del precetto divino che vi è di premetter la confessione alla comunione. E ben provano i suddetti aa. che validamente può taluno essere assoluto dal peccato senza essere assoluto dalla scomunica, giacché non può la chiesa, imponendo la censura irritare il valore de' sagramenti i quali dipendono dall'istituzione divina, ed intanto lo scomunicato, confessandosi invalidamente sarebbe assoluto dal peccato, perché sarebbe indisposto, essendogli proibito; ma quando la necessità l'esime da tal proibizione, allora validamente e lecitamente riceve l'assoluzione sagramentale2.

30. Si è detto in ultimo luogo, che se 'l sacerdote celebra con coscienza di peccato mortale senza la confessione, per causa della necessità, e perché non ha a confessarsi, ordina il concilio, che dopo la celebrazione quamprimum confiteatur. E questo non è consiglio, come dicea la propos. 38. dannata da Aless. VII., ma è vero e grave precetto. Supposto dunque tal precetto, si dimanda per 1. Come s'intenda la parola quamprimum. Alcuni l'intendevano, cum sacerdos suo tempore confitebur; ma questa insulsa spiegazione anche fu condannata nella propos. 39. dallo stesso pontefice. Altri l'intendevano, quando il sacerdote vuole di nuovo celebrare; ma quest'altra spiegazione anche è improbabile, mentre il concilio comanda la confessione precisamente dalla celebrazione, cioè ancorché il sacerdote volesse astenersi per quel tempo dal celebrare. Altri poi troppo rigidamente dicono, intendersi subitoché può aver il confessore, anche nello stesso giorno; così Wigandt e Concina. Ma colla sentenza comune giustamente dicono mons. Milante, Coninchio, Lugo, Escob., Viva, ed altri con


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La-Croix (il quale ne adduce anche di ciò una dichiarazione della s. c.), esser sufficiente, che 'l sacerdote si confessi fra lo spazio di tre giorni, a somiglianza dell'obbligo c'hanno quei che sono assoluti in pericolo di morte dalla scomunica riservata, di presentarsi al superiore, quam cito commode possint, come si dice nel c. Eos qui, de sint. excomm. (sotto pena di ricadere nella censura), il qual obbligo anche s'intende ben soddisfarsi fra tre giorni: Lugo, Garzia, e Milante. E lo stesso corre per l'obbligo di portare i libri degli eretici a' vescovi; Sanch., Ugolino, e Sairo. Avvertono non però i dd. di sopra citati, che in qualche caso per accidente può esser tenuto il sacerdote a confessarsi nello stesso giorno, e forse nella stessa ora, v. g. se 'l confessore dovesse presto andar lontano, o pure se 'l sacerdote avesse la stessa necessità di celebrare nel giorno seguente, in cui anche mancasse il confessore1.

31. Si dimanda per 1. Se questo precetto obbliga quel sacerdote, che celebra, ricordandosi del suo peccato dopo la consagrazione. Lo negano Vasqu., Pelliz., Lugo, e Diana, per ragion della rubrica2, la quale parlando di chi si ricorda prima di celebrare, dice tenetur confiteri quamprimum; ma parlando di chi si ricorda dopo la consagrazione, non dice altro che conteratur cum proposito confitendi. Questa sentenza non pare improbabile; ma è più comune, e forse più probabile la contraria di Suar., Molfes., Megala, Bonac., Regin., ec., perché già s'avvera allora il caso supposto dal concilio, che quegli celebra in peccato, e senza confessione, tanto più che in quel confitendi della rubrica facilmente sottintendesi la parola quamprimum, poco prima dalla rubrica già detta3.

32. Si dimanda per 3. Se questo precetto obbliga anche i sacerdoti, che celebrano sacrilegamente, o sia che hanno l'obbligo e la comodità di confessarsi, e celebrano senza la confessione. Alcuni anche l'affermano; ma la sentenza vera e comunissima lo nega con Suar., Vasq., Lugo, Filliuc., Sayro, Moya, ec., perché il precetto del concilio riguarda solamente coloro che in buona fede han celebrato, acciocché non differiscano la confessione col palliato pretesto della necessità di celebrare; ma non già i sacrilegi, a' quali un tal precetto non è profuturo; mentre chi disprezza il precetto divino, celebrando in peccato, più facilmente disprezza poi il precetto ecclesiastico di confessarsi quanto prima4.

33. Si dimanda per 4. Se questo precetto di confessarsi quamprimum obbliga ancora i laici, che si comunicano per necessità prima della confessione. L'affermano Azor., Nav., Concina, e Tournely, dicendo, che per li secolari corre l'istessa ragione, che per li sacerdoti, ed è regola generale che, ubi currit eadem ratio, ibi currit eadem legis dispositio. Ma è comunissima è più probabile la sentenza opposta di Wigandt, Coninch., Suarez, Vasq., Laym., Bonac., Filliuc., Lugo, il quale asserisce, che la prima e comunemente ributtata. La ragione si è, perché in verità non corre per i laici la ragione che vale per i sacerdoti; mentre i sacerdoti ordinariamente hanno maggior necessità di celebrare per evitar lo scandalo, che non hanno i secolari per comunicarsi5.

34. Si dimanda per 5. Se chi sta in dubbio di trovarsi in grazia possa ricever la comunione. A questo dubbio abbiam risposto nell'opera6, che, parlando per sé, chi sta in dubbio d'essere in peccato, non può comunicarsi. Nulladimeno meglio poi riflettendo, parmi che debba rispondersi con maggior distinzione. Onde diciamo così. Se la persona dubita d'aver peccato o no mortalmente, allora lecitamente può accostarsi alla comunione senza premettere la confessione, o che 'l dubbio sia negativo, o sia positivo (bastandole,


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per ricever più sicuramente il frutto del sagramento, che solo premetta l'atto di contrizione): perché il precetto dell'apostolo, probet autem seipsum homo, per cui s'intende imposta la confessione, come ha spiegato il tridentino, lega solamente coloro che sono conscii, cioè certi del peccato mortale commesso, e non ancor confessato, come ha dichiarato lo stesso concilio1, dicendo: Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad eucharistiam accedere debeat. Sicché il precetto della probazione non comincia a possedere, se non dopo che l'uomo è fatto già conscio della sua colpa. Se all'incontro l'uomo è certo del peccato mortale commesso, allora non può comunicarsi se non è certamente provato colla confessione, perché allora certamente possiede sovra di lui il precetto della probazione; ond'egli col dubbio negativo, o positivo, se ha ricuperato o no la grazia già perduta (v. gr. quando dubita se la confessione è stata nulla per difetto di disposizione o giurisdizione, o se dubita della sua contrizione in caso ch'abbia necessità di comunicarsi), non può ricever la comunione, perché allora fa contro il precetto che richiede la pruova, non solo probabile, ma certa, siccome è stato certo il peccato. Ma a questo potrebbe alcuno opporre la sentenza comune addotta nel capo I. n. 17., che basta la soddisfazione probabile per adempire i precetti. Ma a ciò ben risponde Roncaglia2, che la suddetta sentenza ha luogo quando si tratta di ripetere un'opera già probabilmente soddisfatta; poiché non si presume che il legislator voglia obbligare a soddisfare le sue leggi con tanto rigore di dover replicare le opere già probabilmente adempite; ma non già quando si tratta che la persona debba e possa senza suo molto gravame astenersi dal fare qualche opera, prima di esser certo di aver adempita la condizione imposta dalla legge, che possiede, perché in ciò non si presume alcuna connivenza del legislatore; e così avviene nel presente caso.